Art. 64. Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici Curatele di aziende agrarie In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione dei geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari, e' stabilita in base alle percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L. A tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive. Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa. Le modalita' per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento e' corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali. Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, l'onorario e' aumentato del 30 per cento. Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi, ecc.), il reddito subisca forti contrazioni, l'onorario e' determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.