(Allegato-art. 64)
 
 
                              Art. 64. 
     Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici 
                     Curatele di aziende agrarie 
  In mancanza di speciali accordi fra le parti, la  retribuzione  dei
geometra, quando sia amministratore  delle  aziende  immobiliari,  e'
stabilita in base alle percentuali del  reddito  lordo  spettante  al
proprietario, comprensivo di ogni forma  di  proventi,  nella  misura
indicata nella allegata tabella L. 
  A tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive. 
  Dai  compensi  si  intendono  escluse  le   eventuali   prestazioni
tecniche, che dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa. 
  Le modalita' per il pagamento dell'onorario  e  dei  rimborsi  sono
oggetto  di  apposita  convenzione;  altrimenti   il   pagamento   e'
corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito  certo,
e il saldo a chiusura dei conti annuali. 
  Quando, con l'amministrazione delle  aziende  rurali,  si  richieda
anche la tenuta dei conti colonici, l'onorario e'  aumentato  del  30
per cento. 
  Quando,  per  cause  estranee  all'andamento   dell'amministrazione
immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi, ecc.), il  reddito  subisca
forti contrazioni, l'onorario e' determinato in base al reddito medio
dell'ultimo triennio.