Art. 65. Prestazioni per compravendite, affitti e colonie parziarie L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di colonia parziaria, si determina nelle seguenti percentuali dell'importo della compravendita; del cumulo dei canoni anni negli affitti e del cumulo delle presunte quote padronali nelle colonie parziarie. ===================================================================== Importi | Compravendite | Affitti e colonie -------------------|-------------------------|---------------------- Fino a lire: | | 100.000......... | lire 1,90 per cento | lire 1,30 per cento | con un minimo di | con un minimo di | lire 1.500 | lire 1000. 300.000......... | lire 1,60 per cento | lire 1,10 per cento 500.000......... | " 1,30 per cento | " 0,90 per cento 1.000.000......... | " 1 -- per cento | " 0,70 per cento 5.000.000 od oltre | " 0,70 per cento | " 0,50 per cento Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa. Visto, il Ministro per i Lavori pubblici TUPINI