(Allegato-art. 65)
 
 
 
                              Art. 65. 
     Prestazioni per compravendite, affitti e colonie parziarie 
 
  L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti  di
immobili  e  contratti  di  colonia  parziaria,  si  determina  nelle
seguenti percentuali dell'importo della compravendita; del cumulo dei
canoni anni negli affitti e del cumulo delle presunte quote padronali
nelle colonie parziarie. 
    
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       Importi     |       Compravendite     |    Affitti e colonie
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Fino a lire:       |                         |
100.000.........   | lire 1,90 per cento     |  lire 1,30 per cento
                   |  con  un minimo di      |    con  un minimo di
                   |  lire 1.500             |    lire 1000.
300.000.........   | lire 1,60 per cento     |  lire 1,10 per cento
500.000.........   |   "  1,30 per cento     |    "  0,90 per cento
1.000.000......... |   "  1 -- per cento     |    "  0,70 per cento
5.000.000 od oltre |   "  0,70 per cento     |    "  0,50 per cento


    
 
  Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei
contratti si compensano a parte a base di tariffa. 
 
                         Visto, il Ministro per i Lavori pubblici 
                                               TUPINI