Art. 9. Esecuzione d'urgenza L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza da' diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto. Il compenso nella misura di cui sopra e' ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesta, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.