(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
                        Esecuzione d'urgenza 
 
  L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza  da'  diritto
al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25  per
cento degli onorari, quando l'urgenza  risulti  dalla  natura  stessa
della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o
al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra  abbia
espletato l'incarico nel termine richiesto. 
  Il compenso nella misura di cui sopra e' ugualmente dovuto nel caso
che il geometra abbia chiesta, prima dello scadere del  termine,  una
proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.