Art. 2.

  L'art.   64   del   testo   unico  delle  disposizioni  legislative
sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato
giuridico  dei  sottufficiali  della  Marina  militare, approvato con
regio  decreto  18  giugno 1931, n. 914, e' abrogato e sostituito dal
seguente:
  "I  reclami  proposti  contro  i  deliberati  delle  Commissioni di
avanzamento,  di  cui  agli  articoli  56  e  57,  sono giudicati dal
Ministro  per la difesa. Questi ha facolta' di richiedere sui reclami
stessi il parere delle competenti Commissioni di avanzamento.
  I reclami di cui al precedente comma devono essere presentati entro
il  termine di sei mesi dalla data in cui il provvedimento, dal quale
il  militare  si  ritiene  leso,  fu  pubblicato  nel Foglio d'ordini
ministeriale o fu in altro modo a lui ufficialmente comunicato".