Art. 3.

  Le  disposizioni  di  cui  al precedente art. 1 non si applicano ai
militari  volontari  appartenenti  ai  corsi ordinari che hanno avuto
inizio  nel  1947 o in anni precedenti ed ai militari volontari, che,
provenienti dal personale di leva o dai raffermati di leva, risultino
aggregati  ai  predetti  corsi.  Ai  suddetti  militari  volontari si
applicano,  invece,  le  disposizioni in vigore all'epoca dell'inizio
dei corsi.
  Agli  effetti  del  comma  precedente, i militari volontari ammessi
alla  ferma  complementare  biennale  a premio, quali provenienti dai
raffermati  di  leva, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del testo
unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo
stato  giuridico  dei  sottufficiali della Marina militare, approvato
con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  914,  saranno considerati
aggregati al corso al quale appartengono i volontari a premio di pari
categoria, ammessi nello stesso anno alla predetta ferma biennale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949

                               EINAUDI

                                           DE GASPERI - PACCIARDI -
                                           PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI