Art. 3. Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano ai militari volontari appartenenti ai corsi ordinari che hanno avuto inizio nel 1947 o in anni precedenti ed ai militari volontari, che, provenienti dal personale di leva o dai raffermati di leva, risultino aggregati ai predetti corsi. Ai suddetti militari volontari si applicano, invece, le disposizioni in vigore all'epoca dell'inizio dei corsi. Agli effetti del comma precedente, i militari volontari ammessi alla ferma complementare biennale a premio, quali provenienti dai raffermati di leva, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, saranno considerati aggregati al corso al quale appartengono i volontari a premio di pari categoria, ammessi nello stesso anno alla predetta ferma biennale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI