Art. 2. L'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformita' alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo del mese successivo alla pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI