Art. 2.
  L'inquadramento  in  ruolo  del personale ausiliario in conformita'
alle  disposizioni  del  precedente articolo ha effetto economico dal
primo del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - JERVOLINO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI