(Regolamento per la navigazione interna- art. 10)
                              Art. 10. 
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  Qualsiasi variazione nell'estensione della zona  concessa  o  nelle
opere  o  nelle  modalita'  di  esercizio   deve   essere   richiesta
preventivamente e puo' essere  consentita  mediante  atto  o  licenza
suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria.