Art. 103. (Diritto di esclusivita) Ai servizi pubblici di linea per trasporto di persone, a quelli di rimorchio e a quelli di traino con mezzi meccanici puo' essere accordata l'esclusivita' per la durata stabilita nell'atto di concessione. L'esclusivita' ha riguardo alle finalita' del servizio e non al percorso.