(Regolamento per la navigazione interna- art. 103)
                              Art. 103. 
                      (Diritto di esclusivita) 

 
  Ai servizi pubblici di linea per trasporto di persone, a quelli  di
rimorchio e a quelli  di  traino  con  mezzi  meccanici  puo'  essere
accordata  l'esclusivita'  per  la  durata  stabilita  nell'atto   di
concessione. 
  L'esclusivita' ha riguardo alle finalita' del  servizio  e  non  al
percorso.