(Regolamento per la navigazione interna- art. 104)
                              Art. 104. 
                 (Clausole dell'atto di concessione) 

 
  Nell'atto di  concessione  devono  essere  determinati  la  natura,
l'entita' e l'ubicazione degli impianti a terra,  la  quantita'  e  i
tipi  delle  navi,  dei  galleggianti  e  dei  trattori  di  cui   il
concessionario deve essere provveduto in  relazione  al  servizio  da
disimpegnare, nonche' i casi di decadenza dalla concessione. 
  Nei capitolato annesso all'atto di concessione sono  in  ogni  caso
stabilite la velocita' massima e la composizione dei convogli per  il
trasporto di merci in rapporto alle condizioni della via navigabile e
le altre condizioni e modalita' del servizio.