Art. 104. (Clausole dell'atto di concessione) Nell'atto di concessione devono essere determinati la natura, l'entita' e l'ubicazione degli impianti a terra, la quantita' e i tipi delle navi, dei galleggianti e dei trattori di cui il concessionario deve essere provveduto in relazione al servizio da disimpegnare, nonche' i casi di decadenza dalla concessione. Nei capitolato annesso all'atto di concessione sono in ogni caso stabilite la velocita' massima e la composizione dei convogli per il trasporto di merci in rapporto alle condizioni della via navigabile e le altre condizioni e modalita' del servizio.