Art. 105. (Cauzione) La cauzione prevista dall'articolo 225 del Codice rimane vincolata per l'intera durata della concessione. Nelle concessioni di servizi pubblici di linea o di rimorchio la cauzione puo' essere sostituita da ipoteca di primo grado su navi o su galleggianti di proprieta' del concessionario, di valore almeno doppio dell'importo della cauzione medesima e a condizione che le navi e i galleggianti siano assicurati contro i rischi della navigazione di cui all'articolo 521 del Codice. L'ipoteca, da annotarsi sulla polizza di assicurazione agli effetti dell'art. 572 del Codice, deve essere trascritta, a cura e spese del concessionario.