(Regolamento per la navigazione interna- art. 105)
                              Art. 105. 
                             (Cauzione) 

 
  La cauzione prevista dall'articolo 225 del Codice rimane  vincolata
per l'intera durata della concessione. 
  Nelle concessioni di servizi pubblici di linea o  di  rimorchio  la
cauzione puo' essere sostituita da ipoteca di primo grado su  navi  o
su galleggianti di proprieta' del concessionario,  di  valore  almeno
doppio dell'importo della cauzione medesima e  a  condizione  che  le
navi  e  i  galleggianti  siano  assicurati  contro  i  rischi  della
navigazione di cui all'articolo 521 del Codice. 
  L'ipoteca, da annotarsi sulla polizza di assicurazione agli effetti
dell'art. 572 del Codice, deve essere trascritta, a cura e spese  del
concessionario.