Art. 107. (Revoca delle concessioni) Le concessioni provvisorie che non importano impianti a terra di difficile sgombero sono revocabili a giudizio discrezionale dell'autorita' concedente. Le concessioni definitive e le provvisorie che importano impianti a terra di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'autorita' concedente. La revoca non da' diritto a indennizzo. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili lo Stato, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, e' tenuto ad acquistare le opere anzidette corrispondendo un compenso pari al valore di esse al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati.