(Regolamento per la navigazione interna- art. 107)
                              Art. 107. 
                     (Revoca delle concessioni) 

 
  Le concessioni provvisorie che non importano impianti  a  terra  di
difficile  sgombero  sono   revocabili   a   giudizio   discrezionale
dell'autorita' concedente. 
  Le concessioni definitive e le provvisorie che importano impianti a
terra di difficile sgombero sono revocabili per specifici  motivi  di
pubblico   interesse,   a   giudizio   discrezionale   dell'autorita'
concedente. 
  La revoca non da' diritto a indennizzo. 
  Nelle concessioni che hanno  dato  luogo  a  costruzione  di  opere
stabili lo Stato, salvo che non sia diversamente stabilito  nell'atto
di  concessione,  e'  tenuto  ad  acquistare   le   opere   anzidette
corrispondendo un compenso pari al valore di esse  al  momento  della
revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati.