Art. 111. (Acquisto di materiali, opere ed impianti da parte dello Stato in caso di decadenza o alla scadenza della concessione) Quando l'amministrazione concedente si riserva il diritto, in caso di decadenza o alla scadenza della concessione, di acquistare in tutto o in parte, a prezzo di stima, le opere e gli impianti di proprieta' del concessionario non compresi nei due articoli precedenti, ovvero le navi, i galleggianti, i trattori ed altri materiali mobili di proprieta' del concessionario destinati all'esercizio, nell'atto di concessione devono essere stabiliti i criteri e le modalita' per la stima relativa.