(Regolamento per la navigazione interna- art. 111)
                              Art. 111. 
(Acquisto di materiali, opere ed impianti da  parte  dello  Stato  in
        caso di decadenza o alla scadenza della concessione) 

 
  Quando l'amministrazione concedente si riserva il diritto, in  caso
di decadenza o alla scadenza  della  concessione,  di  acquistare  in
tutto o in parte, a prezzo di stima,  le  opere  e  gli  impianti  di
proprieta'  del  concessionario  non  compresi   nei   due   articoli
precedenti, ovvero le navi,  i  galleggianti,  i  trattori  ed  altri
materiali  mobili  di   proprieta'   del   concessionario   destinati
all'esercizio, nell'atto di concessione  devono  essere  stabiliti  i
criteri e le modalita' per la stima relativa.