(Regolamento per la navigazione interna- art. 12)
                              Art. 12. 
                      (Demolizione dette opere) 

 
  Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni  speciali
che regolano la concessione, nei casi di revoca, di  decadenza  o  di
scadenza,  il  concessionario,  se  l'amministrazione   non   intenda
avvalersi della facolta' di  acquisire  le  opere,  ha  l'obbligo  di
provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e
alla rimessa in pristino  e  riconsegna  dei  beni  concessigli,  nei
termini che gli saranno notificati. 
  Ove il concessionario non  adempia  a  tale  obbligo  si  fa  luogo
all'applicazione del disposto  dell'ultimo  comma  dell'art.  49  del
codice.