Art. 123. (Manovre periodiche di sicurezza) Sulle navi adibite a servizi pubblici di linea devono eseguirsi, al momento dell'entrata in servizio, o della ripresa di esso dopo un periodo di inattivita' superiore a due mesi, e in ogni caso almeno una volta all'anno, le seguenti manovre di sicurezza: a) salvataggio di uomo in acqua, da effettuarsi a mezzo di imbarcazione nei casi in cui la dotazione di questa sia obbligatoria; b) governo della nave con la barra di fortuna del timone; c) segnale d'incendio e manovra degli apparecchi relativi; d) manovra dei vari mezzi di esaurimento. Per le navi destinate a trasporto di persone le suddette manovre devono essere eseguite almeno ogni sei mesi. Delle manovre di sicurezza e dei risultati di esse deve essere presa nota nel giornale di bordo.