(Regolamento per la navigazione interna- art. 123)
                              Art. 123. 
                  (Manovre periodiche di sicurezza) 

 
  Sulle navi adibite a servizi pubblici di linea devono eseguirsi, al
momento dell'entrata in servizio, o della ripresa  di  esso  dopo  un
periodo di inattivita' superiore a due mesi, e in  ogni  caso  almeno
una volta all'anno, le seguenti manovre di sicurezza: 
    a) salvataggio di uomo  in  acqua,  da  effettuarsi  a  mezzo  di
imbarcazione nei casi in cui la dotazione di questa sia obbligatoria; 
    b) governo della nave con la barra di fortuna del timone; 
    c) segnale d'incendio e manovra degli apparecchi relativi; 
    d) manovra dei vari mezzi di esaurimento. 
  Per le navi destinate a trasporto di persone  le  suddette  manovre
devono essere eseguite almeno ogni sei mesi. 
  Delle manovre di sicurezza e dei  risultati  di  esse  deve  essere
presa nota nel giornale di bordo.