(Regolamento per la navigazione interna- art. 127)
Art. 127.
(Indicazioni obbligatorie e mezzi di salvataggio sui pontili)
Su ciascun pontile devono essere disposti dei cartelli visibili da
terra e dalla via navigabile indicanti il nome dello scalo scritto su
fondo bianco a lettere nere di altezza non inferiore a dieci
centimetri.
Inoltre su ciascun pontile o nelle sale di attesa devono essere
affissi gli orari e le tariffe dei servizi di navigazione che vi
fanno scalo.
L'Ispettorato compartimentale puo' prescrivere che i pontili siano
forniti di adeguati mezzi di salvataggio.
Gli accessi ai pontili devono essere mantenuti liberi per il
passaggio.