(Regolamento per la navigazione interna- art. 127)
                              Art. 127. 
    (Indicazioni obbligatorie e mezzi di salvataggio sui pontili) 

 
  Su ciascun pontile devono essere disposti dei cartelli visibili  da
terra e dalla via navigabile indicanti il nome dello scalo scritto su
fondo bianco  a  lettere  nere  di  altezza  non  inferiore  a  dieci
centimetri. 
  Inoltre su ciascun pontile o nelle sale  di  attesa  devono  essere
affissi gli orari e le tariffe dei  servizi  di  navigazione  che  vi
fanno scalo. 
  L'Ispettorato compartimentale puo' prescrivere che i pontili  siano
forniti di adeguati mezzi di salvataggio. 
  Gli accessi ai  pontili  devono  essere  mantenuti  liberi  per  il
passaggio.