Art. 128. (Imbarcazioni e pontili provvisori) In casi eccezionali possono essere usati, con l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale, imbarcazioni o pontili provvisori, per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. In tal caso il concessionario del servizio pubblico ha la responsabilita' del servizio di trasbordo. Il concessionario, d'accordo con l'autorita' della navigazione interna, deve preventivamente stabilire i servizi di trasbordo, per i casi di piena, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale.