(Regolamento per la navigazione interna- art. 128)
                              Art. 128. 
                 (Imbarcazioni e pontili provvisori) 

 
  In casi eccezionali  possono  essere  usati,  con  l'autorizzazione
dell'Ispettorato compartimentale, imbarcazioni o pontili  provvisori,
per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. 
  In  tal  caso  il  concessionario  del  servizio  pubblico  ha   la
responsabilita' del servizio di trasbordo. 
  Il concessionario,  d'accordo  con  l'autorita'  della  navigazione
interna, deve preventivamente stabilire i servizi di trasbordo, per i
casi di piena, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale.