Art. 129. (Modalita' del trasporto, del rimorchio e del traino) Per i servizi di trasporto e di rimorchio per conto di terzi e per quelli di traino con mezzi non meccanici il Ministro per i trasporti ne stabilisce, mediante decreto, le modalita', salva l'osservanza delle disposizioni emanate dagli organi del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 93.