(Regolamento per la navigazione interna- art. 13)
                              Art. 13. 
              (Consegna e riconsegna dei beni concessi) 

 
  Dopo   l'approvazione   dell'atto   di   concessione,    il    capo
dell'Ispettorato di porto, immette il concessionario nel possesso del
bene concesso. La consegna risulta da processo verbale. 
  Le stesse norme  si  applicano  per  la  riconsegna  da  parte  del
concessionario alla cessazione della concessione. 
  Quando opere eseguite dal concessionario rimangono  acquisite  allo
Stato, il verbale di riconsegna deve  riguardare  anche  tali  opere,
delle quali e' descritto lo stato di consistenza. 
  Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni demaniali.