Art. 136. (Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto, del rimorchio o del traino) L'autorizzazione puo' essere revocata: 1) se l'esercente non adempie agli obblighi stabiliti nell'atto di autorizzazione; 2) se l'esercente contravviene alle disposizioni emanate dal Ministro per i trasporti a norma degli articoli 129 e 130 circa le modalita' del trasporto, del rimorchio o del traino, e circa i massimi e minimi delle tariffe; 3) se l'esercente, avendo causato danni alle opere e impianti inerenti all'esercizio della navigazione ovvero intralci o pregiudizi allo svolgimento dei servizi di navigazione, non ottempera, entro il termine assegnatogli, all'ordine di ripristino o di rimozione a sua cura e spese; 4) se l'esercente sostituisce abusivamente altri nel servizio; 5) se e' pronunciata sentenza di fallimento a carico dell'esercente, e, trattandosi di societa', anche se questa e' posta in liquidazione; 6) se e' accertata l'inesattezza della dichiarazione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 131. Quando si verifica uno dei casi indicati nel precedente comma l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 4) la revoca deve essere preceduta da diffida intimata all'esercente ed e' operativa dalla scadenza del termine in essa stabilito. L'esercente che sia incorso nella revoca non puo' ottenere una nuova autorizzazione se non dopo trascorso il periodo di un anno.