(Regolamento per la navigazione interna- art. 136)
                              Art. 136. 
(Revoca  dell'autorizzazione   all'esercizio   del   trasporto,   del
                       rimorchio o del traino) 

 
  L'autorizzazione puo' essere revocata: 
    1) se l'esercente non adempie agli obblighi  stabiliti  nell'atto
di autorizzazione; 
    2) se l'esercente  contravviene  alle  disposizioni  emanate  dal
Ministro per i trasporti a norma degli articoli 129 e  130  circa  le
modalita' del trasporto, del  rimorchio  o  del  traino,  e  circa  i
massimi e minimi delle tariffe; 
    3) se l'esercente, avendo causato danni  alle  opere  e  impianti
inerenti all'esercizio della navigazione ovvero intralci o pregiudizi
allo svolgimento dei servizi di navigazione, non ottempera, entro  il
termine assegnatogli, all'ordine di ripristino o di rimozione  a  sua
cura e spese; 
    4) se l'esercente sostituisce abusivamente altri nel servizio; 
    5)  se  e'  pronunciata   sentenza   di   fallimento   a   carico
dell'esercente, e, trattandosi di societa', anche se questa e'  posta
in liquidazione; 
    6) se e' accertata l'inesattezza della  dichiarazione  prescritta
dall'ultimo comma dell'art. 131. 
  Quando si verifica uno  dei  casi  indicati  nel  precedente  comma
l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato  puo'
presentare le sue deduzioni. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 4) la
revoca deve essere preceduta da diffida intimata all'esercente ed  e'
operativa dalla scadenza del termine in essa stabilito. 
  L'esercente che sia incorso nella  revoca  non  puo'  ottenere  una
nuova autorizzazione se non dopo trascorso il periodo di un anno.