(Regolamento per la navigazione interna- art. 137)
Art. 137.
(Trasporto con navi non superiori a tre tonnellate)
La nave di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate puo'
eseguire il trasporto di persone e di cose per conto di terzi nella
circoscrizione dell'ufficio presso il quale e' iscritta e in quelle
limitrofe.
L'autorizzazione e' fatta risultare sulla licenza con annotazione
appostavi dall'ufficio di iscrizione della nave.
E' necessaria l'autorizzazione nei modi prescritti dagli articoli
precedenti per eseguire il trasporto fuori dei limiti stabiliti dal
primo comma.