(Regolamento per la navigazione interna- art. 137)
                              Art. 137. 
         (Trasporto con navi non superiori a tre tonnellate) 

 
  La nave di stazza lorda non  superiore  alle  tre  tonnellate  puo'
eseguire il trasporto di persone e di cose per conto di  terzi  nella
circoscrizione dell'ufficio presso il quale e' iscritta e  in  quelle
limitrofe. 
  L'autorizzazione e' fatta risultare sulla licenza  con  annotazione
appostavi dall'ufficio di iscrizione della nave. 
  E' necessaria l'autorizzazione nei modi prescritti  dagli  articoli
precedenti per eseguire il trasporto fuori dei limiti  stabiliti  dal
primo comma.