(Regolamento per la navigazione interna- art. 14)
                              Art. 14. 
   (Stabilimenti e depositi di sostanze infiammabili o esplosive) 

 
  Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o  esplosive
di cui al terzo comma dell'art. 59 del Codice sono)  costieri  quando
sono impiantati anche soltanto in parte entro i  confini  delle  zone
portuali della navigazione interna. 
  Sono  considerati  costieri  quelli  impiantati  fuori  dei  limiti
suddetti, che siano comunque collegati a vie  navigabili  interne,  e
quelli sistemati anche in zone non portuali nell'interno dei depositi
e degli stabilimenti  indicati  nel  primo  comma  dell'art.  59  del
Codice.