Art. 14. (Stabilimenti e depositi di sostanze infiammabili o esplosive) Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al terzo comma dell'art. 59 del Codice sono) costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali della navigazione interna. Sono considerati costieri quelli impiantati fuori dei limiti suddetti, che siano comunque collegati a vie navigabili interne, e quelli sistemati anche in zone non portuali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell'art. 59 del Codice.