(Regolamento per la navigazione interna- art. 140)
                              Art. 140. 
               (Autorizzazione del servizio di traino) 

 
  L'autorizzazione  di  cui  all'articolo  precedente  e'  rilasciata
dall'ispettorato compartimentale  per  una  durata  non  superiore  a
cinque anni ed e' rinnovabile. 
  L'atto  di  autorizzazione  puo'  stabilire  altre   condizioni   e
modalita', del servizio di traino, in  aggiunta  a  quelle  stabilite
dall'articolo 129.