Art. 140. (Autorizzazione del servizio di traino) L'autorizzazione di cui all'articolo precedente e' rilasciata dall'ispettorato compartimentale per una durata non superiore a cinque anni ed e' rinnovabile. L'atto di autorizzazione puo' stabilire altre condizioni e modalita', del servizio di traino, in aggiunta a quelle stabilite dall'articolo 129.