Art. 145. (Cancellazione dall'elenco) L'impresa e' cancellata dall'elenco: 1) quando, essendo venuta meno l'idoneita' del personale o dei mezzi tecnici di cui all'articolo precedente, non provvede, su richiesta dell'ispettorato compartimentale, alle necessarie sostituzioni o integrazioni; 2) quando sospende la propria attivita' per un periodo superiore a due anni; 3) quando dichiara di voler cessare l'attivita' di costruire navi e galleggianti addetti alla navigazione interna. In caso di cancellazione dall'elenco l'impresa deve riconsegnare il certificato d'iscrizione.