(Regolamento per la navigazione interna- art. 145)
                              Art. 145. 
                     (Cancellazione dall'elenco) 

 
  L'impresa e' cancellata dall'elenco: 
    1) quando, essendo venuta meno l'idoneita' del  personale  o  dei
mezzi tecnici  di  cui  all'articolo  precedente,  non  provvede,  su
richiesta   dell'ispettorato   compartimentale,    alle    necessarie
sostituzioni o integrazioni; 
    2) quando sospende la propria attivita' per un periodo  superiore
a due anni; 
    3) quando dichiara di voler cessare l'attivita' di costruire navi
e galleggianti addetti alla navigazione interna. 
  In caso di cancellazione dall'elenco l'impresa deve riconsegnare il
certificato d'iscrizione.