(Regolamento per la navigazione interna- art. 146)
                              Art. 146. 
                (Registro delle navi in costruzione) 

 
  Il registro  delle  navi  e  dei  galleggianti  in  costruzione  e'
conforme al modello approvato dal Ministro  per  i  trasporti  ed  e'
tenuto dagli Ispettorati  di  porto,  nonche'  dalle  Delegazioni  di
approdo designate dal Ministro stesso.