Art. 148. (Accertamenti del comandante del porto) Il comandante del porto deve accertare che il personale destinato a far parte dell'equipaggio di una nave sia in possesso del libretto di navigazione in corso di validita' e dei titoli professionali o delle qualifiche prescritte dal Codice, del presente regolamento o di altre leggi e regolamenti. Il comandante dei porto deve inoltre accertare che siano osservate. Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi, le Leggi generali e speciali sul lavoro applicabili al personale navigante, le prescrizioni riguardanti l'abilita' e l'igiene dei locali destinati all'equipaggio e le dotazioni di bordo. Quando non risultino osservate le disposizioni richiamate nei precedenti comma il comandante del porto, se trattasi di nave addetta a servizi pubblici di linea o di rimorchio, ne fa contestazione al comandante della nave e ne riferisce all'Ispettorato compartimentale; negli altri casi il comandante del porto ha facolta' di negare l'autorizzazione alla partenza della nave.