Art. 149. (Consegna e custodia dei libretti di navigazione) I libretti di navigazione del personale navigante assunto sono consegnati dall'autorita' portuale al comandante della nave e da questo custoditi; all'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorita' portuale, che li restituisce agli interessati dopo avervi effettuato le prescritte annotazioni.