(Regolamento per la navigazione interna- art. 151)
                              Art. 151. 
                        (Sbarco d'autorita') 
 
 
  Gli ufficiali di polizia giudiziaria  indicati  nell'articolo  1235
del Codice devono ordinare lo sbarco delle  persone  imputate  di  un
delitto che siano imbarcate per l'estero, nei casi in cui non abbiano
il dovere o la  facolta'  di  procedere  al  loro  arresto  o  fermo.
Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il  Procuratore
della Repubblica.