Art. 151. (Sbarco d'autorita') Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 1235 del Codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l'estero, nei casi in cui non abbiano il dovere o la facolta' di procedere al loro arresto o fermo. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il Procuratore della Repubblica.