(Regolamento per la navigazione interna- art. 154)
                              Art. 154. 
(Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari) 

 
  Agli effetti dell'articolo 1086 del Codice, la  meta'  delle  somme
versate a titolo di pene pecuniarie e' devoluta, come  segue:  per  i
reati concernenti il lavoro portuale al  fondo  per  l'assistenza  ai
lavoratori portuali; per i  reati  concernenti  la  navigazione  alla
cassa competente di soccorso della navigazione interna. 
  La stessa disposizione si applica per le  somme  ritenute  a  norma
dell'articolo 1252 del Codice. 
  L'autorita' che procede all'esecuzione delle sentenze o del decreti
di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che  applica  la  pena
disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il  fondo  a
cui, a norma dei  commi  precedenti,  spetta  la  meta'  delle  somme
versate a titolo di pene pecuniarie. 
  Le modalita' per l'esazione ed  il  versamento  sono  stabilite  da
leggi e regolamenti speciali.