Art. 154. (Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari) Agli effetti dell'articolo 1086 del Codice, la meta' delle somme versate a titolo di pene pecuniarie e' devoluta, come segue: per i reati concernenti il lavoro portuale al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali; per i reati concernenti la navigazione alla cassa competente di soccorso della navigazione interna. La stessa disposizione si applica per le somme ritenute a norma dell'articolo 1252 del Codice. L'autorita' che procede all'esecuzione delle sentenze o del decreti di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti, spetta la meta' delle somme versate a titolo di pene pecuniarie. Le modalita' per l'esazione ed il versamento sono stabilite da leggi e regolamenti speciali.