(Regolamento per la navigazione interna- art. 155)
                              Art. 155. 
         (Registro e comunicazioni delle pene disciplinari) 

 
  Gli uffici delle autorita'  di  navigazione  interna  e  di  quelle
consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate
le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi. 
  Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione  le
pene disciplinari inflitte.