(Regolamento per la navigazione interna- art. 156)
                              Art. 156. 
                   (Contestazione degli addebiti) 

 
  La contestazione degli addebiti  prevista  dall'articolo  1263  del
Codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso
di ricevimento, nella quale e' esposto un cenno sommario dei fatto. 
  L'invito deve contenere l'assegnazione di un termine non  inferiore
a quindici giorni dalla data del ricevimento della  raccomandata.  In
tale termine l'interessato o  una  persona  munita  di  procura  puo'
prendere visione di tutti gli atti del procedimento  disciplinare  ed
inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimone  ed  altre
prove.