(Regolamento per la navigazione interna- art. 157)
                              Art. 157. 
     (Personale dell'amministrazione della navigazione interna) 

 
  Per  il  disimpegno  delle  mansioni  inerenti  ai  servizi   della
navigazione, interna,  l'Ispettorato  generale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione si  avvarra'  di  personale  di
ruolo, coadiuvato da personale non di ruolo. 
  Il quantitativo numerico del personale avventizio e la ripartizione
di  esso  nelle  diverse  categorie  saranno  determinati  per   ogni
esercizio finanziario, con decreto del Ministro per  i  trasporti  di
concerto con quello per il tesoro, ai sensi dell'articolo 5 del regio
decreto-legge 4 febbraio 1937,  n.  100,  convertito  nella  legge  7
giugno 1937, n. 1108.