Art. 157. (Personale dell'amministrazione della navigazione interna) Per il disimpegno delle mansioni inerenti ai servizi della navigazione, interna, l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione si avvarra' di personale di ruolo, coadiuvato da personale non di ruolo. Il quantitativo numerico del personale avventizio e la ripartizione di esso nelle diverse categorie saranno determinati per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.