(Regolamento per la navigazione interna- art. 159)
                              Art. 159. 
                 (Beni compresi nelle zone portuali) 

 
  I beni appartenenti a privati, anche se  riservati  all'ampliamento
di  porti  e  approdi  ovvero  alla   costruzione   di   depositi   o
stabilimenti, non possono essere compresi  nelle  zone  portuali  fin
quando non siano stati acquistati  o  non  ne  sia  stata  effettuata
l'espropriazione in conformita' delle leggi in vigore.