Art. 159. (Beni compresi nelle zone portuali) I beni appartenenti a privati, anche se riservati all'ampliamento di porti e approdi ovvero alla costruzione di depositi o stabilimenti, non possono essere compresi nelle zone portuali fin quando non siano stati acquistati o non ne sia stata effettuata l'espropriazione in conformita' delle leggi in vigore.