(Regolamento per la navigazione interna- art. 16)
                              Art. 16. 
                         (Servizi portuali) 

 
  L'esercizio del servizi portuali che richiedono l'impiego di navi o
di galleggianti, indicati negli articoli  66  e  85  del  Codice,  e'
soggetto a concessione dell'Ispettorato di porto.