(Regolamento per la navigazione interna- art. 160)
                              Art. 160. 
(Occupazioni  di  beni  e   attivia'   soggette   a   concessione   o
                           autorizzazione) 

 
  Coloro che,  nell'ambito  di  porti  e  approdi,  occupano  beni  o
esplicano  attivita'  per  cui  sia  richiesta   la   concessione   o
l'autorizzazione dell'amministrazione  della  navigazione  interna  a
norma degli articoli 36, 50, 51, 57, 58, 59, 68, 79 e 85 del  Codice,
devono chiedere la concessione o l'autorizzazione all'Ispettorato  di
porto nel termine di tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento.