Art. 160. (Occupazioni di beni e attivia' soggette a concessione o autorizzazione) Coloro che, nell'ambito di porti e approdi, occupano beni o esplicano attivita' per cui sia richiesta la concessione o l'autorizzazione dell'amministrazione della navigazione interna a norma degli articoli 36, 50, 51, 57, 58, 59, 68, 79 e 85 del Codice, devono chiedere la concessione o l'autorizzazione all'Ispettorato di porto nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.