(Regolamento per la navigazione interna- art. 162)
                              Art. 162. 
(Personale  che  gia'  esercita  la  professione  della   navigazione
                              interna) 

 
  Coloro che alla data di entrata in vigore del presente  regolamento
hanno effettuato almeno sei mesi  di  navigazione  in  acque  interne
possono essere iscritti nelle matricole del personale  navigante,  ai
termini dell'art. 1280 del Codice anche se non sono  in  possesso  di
tutti i requisiti richiesti Il richiedente, oltre alla  dichiarazione
dell'armatore di  cui  al  richiamato  art.  1280  del  Codice,  deve
presentare il certificato di nascita. Se minore di anni diciotto deve
presentare  anche  una  dichiarazione  scritta   di   consenso   alla
immatricolazione, rilasciata dalla persona  che  esercita  la  patria
potesta' o la tutela, con firma autenticata dall'autorita' comunale. 
  Le norme per l'accertamento del requisito di navigazione di cui  al
primo  comma  sono  stabilite  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.