(Regolamento per la navigazione interna- art. 163)
                              Art. 163. 
            (Personale navigante in possesso di patenti) 

 
  Il personale navigante in possesso di patenti  conseguite  in  base
alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento puo' continuare a esercitare le mansioni alle  quali  era
abilitato a sensi delle disposizioni stesse. 
  L'equivalenza delle patenti anzidette con i titoli professionali  e
con le qualifiche di autorizzato e'  stabilita  dal  Ministro  per  i
trasporti.