Art. 163. (Personale navigante in possesso di patenti) Il personale navigante in possesso di patenti conseguite in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento puo' continuare a esercitare le mansioni alle quali era abilitato a sensi delle disposizioni stesse. L'equivalenza delle patenti anzidette con i titoli professionali e con le qualifiche di autorizzato e' stabilita dal Ministro per i trasporti.