Art. 164. (Personale navigante sprovvisto di patenti) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale che esercita mansioni proprie dei titoli professionali indicati nell'art. 49 e seguenti, senza essere in possesso di patenti, deve presentare domanda per il conseguimento del titolo professionale. I requisiti e le modalita' per il conseguimento del titolo anzidetto sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.