(Regolamento per la navigazione interna- art. 164)
                              Art. 164. 
             (Personale navigante sprovvisto di patenti) 

 
  Entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, il personale che esercita mansioni  proprie  dei  titoli
professionali indicati nell'art.  49  e  seguenti,  senza  essere  in
possesso di patenti, deve presentare domanda per il conseguimento del
titolo professionale. 
  I  requisiti  e  le  modalita'  per  il  conseguimento  del  titolo
anzidetto sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per i trasporti.