(Regolamento per la navigazione interna- art. 166)
                              Art. 166. 
                       (Assegnazione del nome) 

 
  Per le navi in servizio pubblico  di  linea  alle  quali  e'  stato
assegnato un nome  alla  data  di  entrata  un  vigore  del  presente
regolamento, il proprietario deve, entro sei mesi dalla data  stessa,
presentare all'ufficio di iscrizione domanda per  la  conferma  o  il
cambiamento del nome. 
  Se la domanda  non  e'  presentata  entro  il  termine  prescritto,
s'intende che il proprietario abbia rinunziato  all'assegnazione  del
nome.