Art. 168. (Iscrizione delle navi e dei galleggianti) La domanda di iscrizione sul registro delle navi e dei galleggianti, presentata a norma dell'art. 1286 del Codice, oltre che della dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 62 del presente Regolamento, deve essere corredata del titolo di proprieta' in originale o in copia autentica ovvero, quando la nave e' stata costruita per conto del costruttore, dell'estratto del registro delle navi in costruzione, o, in mancanza di tale registro, della dichiarazione del costruttore confermata dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.