(Regolamento per la navigazione interna- art. 168)
                              Art. 168. 
             (Iscrizione delle navi e dei galleggianti) 

 
  La  domanda  di  iscrizione  sul  registro   delle   navi   e   dei
galleggianti, presentata a norma dell'art. 1286 del Codice, oltre che
della dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 62 del presente
Regolamento, deve  essere  corredata  del  titolo  di  proprieta'  in
originale o in copia  autentica  ovvero,  quando  la  nave  e'  stata
costruita per conto del costruttore, dell'estratto del registro delle
navi  in  costruzione,  o,  in  mancanza  di  tale  registro,   della
dichiarazione del  costruttore  confermata  dall'Ufficio  provinciale
dell'industria e commercio.