(Regolamento per la navigazione interna- art. 169)
                              Art. 169. 
                       (Imprese costruttrici) 

 
  Le Imprese  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  costruiscono  navi  e  galleggianti  della   navigazione
interna, devono presentare all'Ispettorato compartimentale, entro tre
mesi dalla data anzidetta,  ai  termini  dell'art.  143,  domanda  di
iscrizione nell'elenco delle imprese costruttrici. 
  L'Ispettorato   compartimentale   rilascia   al   richiedente    un
certificato  provvisorio  che  lo  autorizza  a  proseguire  la   sua
attivita' per il periodo indicato nel certificato medesimo. 
  Le imprese che non ottengono l'iscrizione nell'elenco sono tuttavia
autorizzate al  compimento  dei  lavori  in  corso  alla  data  della
comunicazione del rifiuto dell'iscrizione.