(Regolamento per la navigazione interna- art. 17)
                              Art. 17. 
                 (Esercizio di attivita' nei porti) 

 
  Le persone che esercitano un'attivita' nell'interno del porti e  in
genere nell'ambito delle zone portuali, se sottoposte  all'iscrizione
in registri a norma del secondo comma dell'articolo  85  del  Codice,
sono munite di un  certificato  di  iscrizione  conforme  al  modello
approvato dal Ministro per i trasporti.