Art. 17. (Esercizio di attivita' nei porti) Le persone che esercitano un'attivita' nell'interno del porti e in genere nell'ambito delle zone portuali, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 85 del Codice, sono munite di un certificato di iscrizione conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.