Art. 18. (Rimozione di materiali sommersi) La rimozione dei materiali sommersi nei porti e approdi, di cui all'art. 72 del Codice, deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione. Nel caso di sommersione di materiali in altre localita' del Laghi, dei fiumi e di altre acque interne, quando, a giudizio dell'autorita' preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo dell'Ispettorato di porto ordina la rimozione dei materiali stessi, fissando un termine, sentito ove occorra l'ufficio del genio civile; e, in caso di inadempienza, provvede a norma degli articoli 72 e 85 del Codice. I termini e l'ordine predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.