(Regolamento per la navigazione interna- art. 18)
                              Art. 18. 
                  (Rimozione di materiali sommersi) 

 
  La rimozione dei materiali sommersi nei porti  e  approdi,  di  cui
all'art. 72 del Codice, deve essere iniziata e ultimata  nei  termini
fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro
le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione. 
  Nel caso di sommersione di materiali in altre localita' del  Laghi,
dei fiumi e di altre acque interne, quando, a giudizio dell'autorita'
preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne  un
pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo  dell'Ispettorato
di porto ordina  la  rimozione  dei  materiali  stessi,  fissando  un
termine, sentito ove occorra l'ufficio del genio civile; e,  in  caso
di inadempienza, provvede a norma degli articoli 72 e 85 del Codice. 
  I termini e l'ordine  predetti  sono  comunicati  agli  interessati
nelle forme stabilite dall'articolo seguente.