(Regolamento per la navigazione interna- art. 21)
                              Art. 21. 
  (Istituzione degli Uffici del Lavoro nei porti e loro direzione) 

 
  Gli Uffici del lavoro nei  porti  della  navigazione  interna  sono
istituiti presso gli Ispettorati di porto e le Delegazioni di approdo
designati dal Ministro per i trasporti. 
  Gli Uffici del lavoro  sono  sottoposti  alla  vigilanza  del  capo
dell'ispettorato di porto. 
  Il  funzionario  preposto  all'Ufficio   del   lavoro   assume   la
denominazione di direttore dell'Ufficio del lavoro portuale.