Art. 21. (Istituzione degli Uffici del Lavoro nei porti e loro direzione) Gli Uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono istituiti presso gli Ispettorati di porto e le Delegazioni di approdo designati dal Ministro per i trasporti. Gli Uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del capo dell'ispettorato di porto. Il funzionario preposto all'Ufficio del lavoro assume la denominazione di direttore dell'Ufficio del lavoro portuale.