(Regolamento per la navigazione interna- art. 22)
                              Art. 22. 
(Uffici preposti alla disciplina del lavoro di due  o  piu'  porti  o
                              approdi) 

 
  All'Ufficio del lavoro  puo'  essere  affidata  la  disciplina  del
lavoro in due o piu' porti o approdi compresi nella circoscrizione di
uno stesso Ispettorato di porto. 
  In tal caso in ognuno dei porti o approdi anzidetti sono costituiti
almeno una compagnia o un gruppo di lavoratori portuali.