Art. 22. (Uffici preposti alla disciplina del lavoro di due o piu' porti o approdi) All'Ufficio del lavoro puo' essere affidata la disciplina del lavoro in due o piu' porti o approdi compresi nella circoscrizione di uno stesso Ispettorato di porto. In tal caso in ognuno dei porti o approdi anzidetti sono costituiti almeno una compagnia o un gruppo di lavoratori portuali.