Art. 23. (Consiglio del lavoro portuale) Il Consiglio del lavoro portuale e' presieduto dal direttore dell'Ufficio e la composizione di esso e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale. Nel caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro, la direzione dell'ufficio stesso e la presidenza del Consiglio del lavoro sono assunte da altro funzionario designato dal capo dell'Ispettorato di porto.