Art. 26. (Requisiti per l'iscrizione nel registri) Per ottenere l'iscrizione nei registri di cui all'art. 25 occorrono i seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a diciotto anni; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico provinciale o, in difetto, dall'ufficiale sanitario del Comune; 4) buona condotta morale e civile; 5) residenza nel Comune nel cui territorio e' il porto nel quale l'interessato intende svolgere la sua, attivita' o in un Comune vicino. L'aspirante alla iscrizione nei registri deve farne domanda, entro il termine stabilito, all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, allegandovi i documenti atti a provare i requisiti di cui al comma precedente e lo stato di famiglia.