(Regolamento per la navigazione interna- art. 28)
                              Art. 28. 
                    (Cancellazione dal registri) 

 
  Oltre che nel casi previsti dal Codice  o  da  leggi  speciali,  il
lavoratore e' cancellato dai registri: 
    1) per morte; 
    2) per permanente inabilita' al lavoro portuale; 
    3) per  avere  raggiunta  l'eta'  prescritta  dalle  leggi  sulla
previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del  diritto  alla
pensione di vecchiaia; 
    4) a domanda; 
    5) per essere stato durante  l'anno  assente  dal  lavoro,  senza
giustificato motivo, piu' di quindici giorni consecutivi o di  trenta
giorni non consecutivi; 
    6) per avere perduto uno dei requisiti, di cui al numeri 2, 4 e 5
dell'art. 26. 
  I riabilitati sono reiscritti nei registri, a  condizione  che  nei
ruoli esistano posti disponibili.