Art. 28. (Cancellazione dal registri) Oltre che nel casi previsti dal Codice o da leggi speciali, il lavoratore e' cancellato dai registri: 1) per morte; 2) per permanente inabilita' al lavoro portuale; 3) per avere raggiunta l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per essere stato durante l'anno assente dal lavoro, senza giustificato motivo, piu' di quindici giorni consecutivi o di trenta giorni non consecutivi; 6) per avere perduto uno dei requisiti, di cui al numeri 2, 4 e 5 dell'art. 26. I riabilitati sono reiscritti nei registri, a condizione che nei ruoli esistano posti disponibili.