(Regolamento per la navigazione interna- art. 29)
                              Art. 29. 
       (Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie) 

 
  La costituzione, la fusione e la soppressione delle compagnie  sono
fatte, su proposta del capo dell'Ispettorato  di  porto,  sentito  il
consiglio o la commissione portuale, dal  direttore  dell'Ispettorato
compartimentale con ordinanza di cui e' dato annuncio nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 
  Il direttore dell'Ispettorato  compartimentale,  nell'ordinanza  di
costituzione,  determina  la  quota  che  ciascun   lavoratore   deve
conferire alla compagnia portuale. Tale  conferimento  puo'  avvenire
anche mediante trattenute rateali  sui  salari,  da  effettuarsi  nei
termini e con le modalita' stabilite dall'ordinanza stessa.