(Regolamento per la navigazione interna- art. 3)
                               Art. 3. 
               (Attribuzioni dell'autorita' comunale) 

 
  L'esercizio   di   attribuzioni   amministrative   relative    alla
navigazione interna In localita' ove non hanno sede uffici di  porto,
a norma dell'arti 25 del Codice, e' conferito alle autorita' comunali
dal Ministro per i trasporti con proprio decreto, sentito il prefetto
della provincia.