(Regolamento per la navigazione interna- art. 30)
                              Art. 30. 
                       (Fusione di compagnie) 

 
  Nel caso di fusione di due o piu' compagnie il patrimonio di queste
e' devoluto alla nuova compagnia. A tale effetto viene compilato,  in
base ai valori attuali, il bilancio di  chiusura  delle  attivita'  e
delle  passivita'  di  ciascuna  delle  compagnie  preesistenti,   da
rendersi pubblico mediante affissione,  per  quindici  giorni,  nelle
sedi delle compagnie stesse. 
  Qualora il valore delle quote individuali degli  appartenenti  alle
singole compagnie, calcolato in rapporto al bilancio sia  differente,
le quote di minor valore devono essere integrate, mediante trattenute
rateali  sui  salari,  fino  a  raggiungere  il  valore  della  quota
maggiore. 
  Il lavoratore che per qualsiasi motivo non entra a far parte  della
nuova compagnia, ha diritto alla liquidazione della propria quota. 
  L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro  portuale  provvede
alla immissione della nuova compagnia  nel  possesso  del  patrimonio
delle compagnie preesistenti, redigendone processo verbale. 
  La nuova compagnia succede  nei  diritti  e  negli  obblighi  delle
compagnie preesistenti.